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Il 23 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 10 gennaio 2018 che rappresenta un ulteriore importante passo in avanti nel contrastare le frodi fiscali che interessano in modo significativo il mercato dei carburanti.

Il nuovo proveddimento dovrebbe eliminare, si spera, o perlomeno limitare, i noti meccanismi fraudolenti mediante i quali i malfattori immettono sul mercato il prodotto a costo bassissimo procurando un danno all'Erario, non versando l'Iva, e agli imprenditori onesti, vendendo a prezzi per loro inarrivabili.

I consolidati meccanismi attraverso cui questi individui agiscono sono nello specifico due e consistono entrambi nell'interporre lungo la filiera un soggetto economico terzo, con a capo la cosidetta testa di legno, tra due operatori commerciali.

Nel primo caso si utilizza una falsa lettera d'intento. Il soggetto dichiara di possedere i requisiti previsti dall'opportuna norma per essere definito "esportatore abituale" e di avere titolo per acquistare da un fornitore nazionale prodotto destinato alla esportazione e pertanto non asoggettato ad Iva. Una volta acquistato il prodotto con esenzione Iva quest'ultimo, tuttavia, lo rivende ad un operatore nazionale incassando l'Iva derivante dalla vendita senza poi versarla all'Erario e, contemporaneamente, l'acquirente porta il corrispondente importo Iva a credito nella sua contabilità.

Nel secondo caso invece si agisce attraverso operazioni triangolari tra Paesi membri della Comunità europea introducendo società che fanno da filtro. Le cosidette cartiere importano il prodotto in Italia in esenzione Iva e lo rivendono ad operatori nazionali con Iva, omettendo anche in questo caso il versamento dell'Iva generata dalla vendita che, allo stesso tempo, viene regolarmente portata a detrazione dalla società acquirente.

Al fine di contrastare questi comportamenti illeciti la norma stabilisce, per i prodotti di cui all'art. 60 bis, comma 2, del decreto n. 633 del 1972 in materia di regolamentazione Iva, quali la benzina ed il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, il principio di responsabilità solidale da parte del cessionario nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto nel caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente per cessioni di beni. Più nello specifico si fa riferimento alle cessioni di beni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, la cui definizione è contenuta nell'art. 14 del Dpr 633/72.

In conclusione possiamo affermare che la norma sicuramente si muove nella direzione giusta e rappresenta un passo importante per un mercato "onesto"; non resta altro che stare a guardare nei prossimi mesi gli impatti effettivi di tale decreto.

 


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